Regolamento Applicativo Generale

Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della Regione Campania

Associazione con Decreto riconosciuto dalla Regione Campania n.150/2011

Sede Legale/Amministrativa: 80035 Nola (NA) via On. F. Napolitano, 185

Membro C.I.C.A.P.E.C.

(Confederazione Italiana Collegi ed Associazioni Periti e Consulenti)
Codice Fiscale: 06468331217
REGOLAMENTO APPLICATIVO GENERALE
L’assemblea generale degli iscritti nella seduta del 02 luglio 2013
VISTO l’art. 6 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio Direttivo la stesura e l’approvazione di un regolamento che definisce la struttura associativa e ne regola le modalità operative;
VISTO l’art. 14 dello Statuto, che attribuisce all’assemblea generale degli iscritti il potere di approvare i regolamenti;
VISTO l’art. 19 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di nomina circa i membri delle Commissioni;
VISTO il Regolamento applicativo generale approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 giugno 2013.
APPROVA

il Regolamento applicativo per il compimento degli adempimenti procedurali ed esecutivi,
nel seguente testo.
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IL REGOLAMENTO APPLICATIVO

Premessa

Il presente Regolamento integra lo Statuto dell’Associazione senza scopo di lucro “COLLEGIO DEI PERITI ESPERTI E CONSULENTI DELLA REGIONE CAMPANIA”, d’ora innanzi denominata “Associazione” per brevità, di cui esplicita le modalità organizzative, funzionali ed operative, laddove la norma si limiti ad enunciare il principio; dove l’articolo statutario è espresso con chiarezza, non solo nell’enunciato, ma anche nella sua applicazione, nel presente Regolamento sarà semplicemente riportato il numero dell’articolo, questo ai fini di mantenere una corrispondenza di numerazione tra gli articoli statutari e quelli del Regolamento. Il Regolamento dell’Associazione può essere modificato con approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci a maggioranza di voti, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 21 del Codice Civile Italiano, e dell’art. 14 dello Statuto. Esso costituisce, in tal modo, il corpo di regole fondamentali cui i Soci si conformeranno per gli atti associativi e per i rapporti tra i Soci all’interno dell’Associazione stessa e dei Soci verso l’esterno. Il presente Regolamento è approvato separatamente dallo Statuto ed ha vita propria rispetto a quest’ultimo. Il Regolamento rimanda, poi, per le singole attività previste a Norme d’Attuazione e Procedure, che saranno approvate dal Consiglio Direttivo (acronimo: C.D.) in carica, previo parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico (acronimo: C.T.S.), il quale, a sua volta, coordina sia i Gruppi di Lavoro Istituzionali (acronimo: G.L.I.), sia le Commissioni Settoriali (acronimo:C.S.).

E’ tra gli obbiettivi dell’Associazione, con il corpo del presente Regolamento, dar vita ad una forma organizzativa in grado di favorire l’attività comune e la comunicazione tra le persone, esaltandone le caratteristiche umane e le capacità inventive e di elaborazione professionale ed innovativa.

Sono da considerarsi altresì allegate al presente Regolamento: a) le norme di tutela della privacy dei Soci, in conformità al dettato delle vigenti disposizioni e di quelle emanate dall’Authority per la tutela della Privacy; b) le norme di “Buone Pratiche” per la navigazione attiva delle pagine del sito internet; c) le regole di partecipazione o Netiquette del sito internet.

Per semplicità, i riferimenti alle diverse personalità citate nel presente Regolamento saranno declinate solo al maschile (il Socio, il Presidente, etc. …), ma sono da intendere per entrambi i sessi.

Questo regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Associazione.

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione.

Art. 1
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Art. 2

1. Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede legale, e/o della sede amministrativa, la variazione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Contestualmente il Presidente dovrà provvedere a comunicare a tutti gli enti e gli organi interessati il cambio di indirizzo.
Art. 3
Patrocini morali:
1. In linea con le finalità e gli scopi propri, l’Associazione potrà concedere e/o richiedere il patrocinio morale per le attività delle categorie rappresentate (pubblicazioni, convegni, corsi, seminari, ricerche, mostre ecc.), di rilievo regionale, nazionale o internazionale, ritenute meritevoli per le loro finalità ed il loro pregio culturale, scientifico, artistico, educativo e sociale.

2. Il patrocino è un riconoscimento morale con il quale l’Associazione dà il proprio apprezzamento e la propria simbolica adesione a tali attività o iniziative e si impegna a darne la massima promozione possibile.

3. La concessione del patrocinio attribuisce al beneficiario la facoltà di citare il riconoscimento ed inserire il logo ufficiale dell’Associazione sulla pubblicazione ed in tutte le forme di diffusione e promozione dell’iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, ecc.).

4. Il patrocinio dell’Associazione può essere concesso a: comuni, province, università, comunità montane ed altri enti pubblici, associazioni, società/cooperative/scuole di formazione professionale, istituzioni ed altre organizzazioni pubbliche o private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa, soggetti privati di chiara fama e prestigio.

5. Verrà redatto apposito regolamento specifico per disciplinare: i criteri di valutazione, gli obblighi e limiti nell’utilizzo del patrocinio e del logo dell’associazione, eventuali oneri, i contenuti minimi per richiesta di patrocinio, i tempi e la revoca.

Convenzioni e Collaborazioni:
6. Sotto la dicitura “convenzione” si intende l’offerta unilaterale di agevolazioni e/o gli sconti che un soggetto terzo decide di riservare ai Soci dell’Associazione.

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Tali sconti e agevolazioni ai propri Soci non vincolano in alcun modo l’Associazione né legalmente né economicamente a tali soggetti.

7. Qualsiasi titolare o rappresentante legale di un ente pubblico o privato, di una società, di un’attività commerciale o professionale, di una associazione etc. può proporre agevolazioni e/o sconti ai Soci dell’Associazione.

8. Il soggetto interessato ad offrire sconti e/o agevolazioni ai Soci del Collegio, affinché sia accettata e pubblicizzata la sua iniziativa, deve inviare una domanda all’ attenzione del Presidente e del Responsabile Convenzioni dell’Associazione, specificando:
– il nome dell’esercizio ed il genere di prodotti e/o servizi forniti;
– la/le agevolazioni e/o sconti rispetto alle tariffe/prezzi normalmente applicati/e al pubblico che si impegna ad offrire ai Soci dell’ Associazione, previa esibizione di valida tessera associativa dell’anno in corso;
– la richiesta di essere inserito nell’elenco dei soggetti convenzionati con l’Associazione, pubblicato sul sito web ufficiale e diffuso attraverso i mezzi di comunicazioni che l’Associazione ritiene più opportuni;
– l’autorizzazione all’Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96, D. Leg. vo 196/03 e succ. mod.
– la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che quanto dichiarato corrisponde a verità.

La domanda, redatta in carta intestata della società, firmata e timbrata va spedita in originale all’Associazione. Per velocizzare i tempi di approvazione si consiglia di anticiparne copia via e-mail.

9. Della ricezione e gestione della proposta da parte del soggetto terzo si occupa il Responsabile Convenzioni dell’Associazione in stretto contatto con l’Ufficio di Segreteria, producendola all’attenzione del C.D. dell’Associazione.

Nel caso in cui l’offerta di sconti e agevolazioni sia giudicata adeguatamente vantaggiosa dal punto di vista economico, nonché moralmente non in contrasto con gli scopi e i principi dell’Associazione, ivi compresi i principi deontologici, la proposta viene accettata dal C.D..

10. Il Responsabile Convenzioni provvede ad informare il soggetto che la sua proposta è stata accolta e si può passare alla stipula della convenzione secondo il documento approvato dal Consiglio Direttivo.

11. Il Responsabile Convenzioni stipulata la convenzione, provvede a pubblicizzarla ai soci sul sito web dell’Associazione e attraverso gli altri canali ritenuti idonei.
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Altre tipologie di collaborazioni e accordi (bilaterali o multilaterali)
12. Contratti, dichiarazioni di intenti, protocolli di intesa, scritture private e qualsiasi altra forma di collaborazioni e accordi bilaterali o multilaterali con soggetti di natura istituzionale, sindacale, accademica , enti o società private etc., che impegnino anche in qualsivoglia forma l’Associazione, non sono di competenza del Responsabile Convenzioni né compresi nel presente regolamento, ma del Presidente, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione previa approvazione del C.D..

13. Essi vanno valutati attentamente di volta in volta da parte dei competenti organi dell’Associazione, soprattutto per le loro implicazioni legali e fiscali. In tali casi il Responsabile Convenzioni gira la questione per competenza al Presidente e alla Segreteria dell’Associazione.
Aggiornamento Professionale
14. In linea con le finalità e gli scopi propri, l’Associazione garantisce i terzi e la pubblica amministrazione riguardo l’aggiornamento professionale continuo degli associati.

15. L’Associazione organizza gli associati al fine di curarne e promuoverne la formazione e l’aggiornamento professionale continuo e supporta gli associati affinché possano organizzare corsi di formazione verso terzi non associati.

16. L’associato è obbligato all’aggiornamento professionale continuo, in ottemperanza alle Norme contenute nello Statuto e alla Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 (disposizioni in materia di professioni non regolamentate).

17. Vista la rilevanza di tale compito le norme che regolano tale attività verranno redatte ed approvate dal C.D., separatamente al presente regolamento generale.
Art. 4
Art. 5

Art. 6
1. L’associazione oltre al presente regolamento attuativo generale che esplicita le modalità organizzative, funzionali ed operative redigerà ed adotterà i seguenti codici, norme e regolamenti:
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• codice etico e deontologico;

• regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale;

• regolamento per l’attivazione dello sportello del cittadino consumatore;

• regolamento per l’aggiornamento professionale continuo;

• regolamento per Patrocini Morali;

• norme di “Buone Pratiche” per la navigazione attiva delle pagine del sito internet;

• regole di partecipazione o Netiquette del sito internet;

• regole di gestione economica;

• regole per sospensione e decadenza soci morosi;

• regole per l’utilizzo del logo;

• regole per la comunicazione esterna.

2. Tutti i Soci, le strutture e gli organi dell’Associazione sono tenuti al rispetto e all’applicazione del presente Regolamento.

3. Tutti i Soci e le strutture dell’Associazione possono in qualsiasi momento portare all’attenzione del C.D. le loro proposte di emendamento, integrazione o modifica dei vari Regolamenti.

4. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità di elaborazione ed approvazione previste nello Statuto.
Art. 7
Art. 8

Art. 9

Soci
1. Dato il peculiare carattere dell’Associazione, l’ammissione in qualità di iscritto Ordinario è subordinata al superamento di una prova d’esame ( salvo deroghe di cui al comma 3), e al possesso congiuntamente dei seguenti requisiti e documenti:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) età minima anni 21 (salvo deroghe di cui all’ Art. 9 comma 8);

c) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
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d) essere di condotta irreprensibile. Non avere riportato condanne per reati previsti dallo ordinamento penale né implicati in procedimenti penali in cui il socio risulti reo confesso o abbia chiesto il patteggiamento;

e) residenza, domicilio o dichiarata operatività nell’ambito della Regione Campania (salvo deroghe art. 9 comma 8 lettera c);

f) titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea;

g) specifica competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo quanto previsto dall’ Art. 9 comma 2, 3,4);

h) non avere precedenti radiazioni da Ordini, Collegi o Associazioni professionali;

i) documentata autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti).

2. Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, il Collegio, ai fini dell’ammissione all’esame di cui all’ Art. 9 comma 1, considererà preferenziale il già avvenuto inserimento dell’aspirante iscritto in:

a) Albi, Ordini e Collegi professionali riconosciuti, quando la specialità peritale prescelta rientra tra quelle previste dalla Legge istitutiva;

b) attività professionali determinate dalle Regioni;

c) elenchi ministeriali o di altri organi dello Stato;

d) elenchi peritali doganali di cui al T.U. (DPR 23/01/73 – N. 43);

e) requisito parimente preferenziale sarà considerato l’avvenuto licenziamento al termine dei corsi Corsi formandi o in via di formazione, gestiti dall’Associazione o in collaborazione con Enti Pubblici/privati accreditati dall’Associazione.

3. Gli iscritti negli Albi od Elenchi lettere a,b,c,d,e, potranno a giudizio del Consiglio Direttivo e previa verifica della necessaria documentazione comprovante la specifica competenza, essere esonerati dall’esame obbligatorio ai fini dell’ammissione.

4. Potranno essere iscritti, superata la prova dell’esame di cui al capoverso precedente, anche coloro inseriti in:

a) – Albi dei C.T. del Giudice c/o i Tribunali Civili e Penali secondo la legislazione vigente e le disposizioni attinenti;

b) – Ruoli dei Periti e degli Esperti tenuti dalla C.C.I.A.A. ex D.M. 29/12/79 (Art. 32 T.U. RD 20/09/34 – N 2011 e successive modifiche);

c) – Elenchi speciali dei Consulenti Tecnici per i Marittimi c/o i Tribunali di competente giurisdizione secondo il Codice di Navigazione e relativo regolamento;

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d) – Elenchi speciali di liquidatori di avarie c/o le Corti di Appello con distretto confinante col mare, secondo il codice di Navigazione;

e) – Tutti coloro sforniti di iscrizione in Albi, Ordini, Collegi, Elenchi, e Ruoli, ma in possesso oltre che dei requisiti di cui all’ Art. 9 comma 1, anche di idonea documentazione (debitamente autenticata) attestante l’esercizio dell’attività svolta nei due anni antecedenti la data di presentazione la domanda di ammissione.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti citati sarà causa di non ammissione all’esame, o di iscrizione preferenziale all’Associazione.

5. Sono altresì iscrivibili come soci studenti/junior, nelle varie discipline dell’associazione, gli iscritti ai corsi, gestiti dall’Associazione o da enti di formazione accreditati dall’Associazione stessa.

6. Il socio studente/junior, una volta acquisiti tutti i requisiti, può ottenere il passaggio a Socio Ordinario facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

7. I Soci studenti/junior hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell’associazione, ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili negli organi dell’Associazione.

8. Possono essere ammesse le seguenti deroghe al disposto del comma 1 del presente articolo):

a) età minima: per coloro che sono stati dichiarati idonei al termine dei vari Corsi gestiti o

accreditati dall’Associazione in collaborazione con enti di formazione;

b) titolo di studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all’atto della domanda di ammissione, in Elenchi pubblici legalmente ordinati;

c) domicilio ed operatività nella zona regionale per coloro che risiedono in territori momentaneamente privi di analoga associazione.
Ammissione dei soci
9. L’iscrizione all’associazione come socio ordinario, avviene solo per esame, fatta eccezione per coloro che possiedono i titoli previsti dallo statuto e dal presente regolamento (art. 9 comma 3 lettere a,b,c,d,e); e del socio studente/junior, (in quando passa alla categoria di socio ordinario dopo aver completato, con esito positivo, il percorso formativo regolato dall’Associazione).

10. L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, dei vari regolamenti interni e ad accettare il pagamento della quota associativa annuale. Questi documenti verranno forniti all’aspirante socio, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione.

11. Per potere accedere al sostenimento dell’esame, l’aspirante socio deve versare la quota d’esame e compilare il modulo di iscrizione, approvato dal Consiglio Direttivo, nel quale
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riporterà i suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.

12. La domanda di ammissione, va protocollata in segreteria.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

• certificato di cittadinanza italiana, ovvero documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza in uno Stato della U.E. o in uno Stato in cui esiste trattamento di reciprocità;

• copia del certificato del titolo di studio posseduto

• copia dell’iscrizione ai ruoli delle Camera di Commercio

• certificato del casellario giudiziario;

• certificato di godimento dei diritti civili;

• certificato di residenza;

• idonea attestazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;

• documentazione comprovante il versamento della quota associativa.

• documentazione comprovante il versamento della quota d’esame.

La documentazione di cui sopra, può essere comprovata anche da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi delle Leggi vigenti.

Sottoscrivendo la domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione dello Statuto della Associazione, dei relativi Regolamenti e di accettare le norme ivi contenute.

13. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull’ammissione dei nuovi soci che abbiano fatto richiesta di iscrizione; sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 45 giorni dalla data in cui è stata ricevuta. Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l’ammissione non viene notificato né all’Assemblea, né al socio stesso.

14. In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo della iscrizione al socio tramite i recapiti forniti. A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo iscrive l’aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la prima quota associativa entro 15 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità prescritte dallo statuto e da questo regolamento. Per i nuovi soci, chi presenterà la domanda di ammissione dall’1 Gennaio al 31 Luglio, verserà per intero la quota associativa annuale; chi invece presenterà la domanda di ammissione dal 1 Agosto fino al 31 Dicembre, verserà il 50% della quota associativa annuale.
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15. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno escluso. L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

16. L’ammissione non potrà avvenire per più di tre settori categorici e per tre delle relative specialità, tranne eccezionali casi di assoluta e comprovata competenza. Eventuali successive estensioni ad altre “specialità ” dovranno essere richieste, con opportuna documentazione, al Consiglio Direttivo, fermo restando quanto detto al precedente comma.

17. L’iscritto ha l’obbligo di informare l’Associazione di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.
Quote associative

18. La quota associativa è stabilita entro il 30 novembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Per favorire il massimo sviluppo associativo e promuovere le sue finalità, il Consiglio Direttivo può indicare una quota associativa annuale di importo minore per i giovani al di sotto dei 30 anni e quote più elevate per i soci professionisti. E’ possibile ogni altra promozione e diversa articolazione delle quote volta a favorire lo sviluppo associativo.

19. L’iscritto a più settori categorici (max 3), verserà all’associazione oltre la quota di cui al comma precedente, una quota aggiuntiva per ogni ulteriore categoria di iscrizione. Il C.D. stabilirà l’importo di tale quota aggiuntiva nei termini del comma precedente.

20. Il pagamento della quota ordinaria di iscrizione deve avvenire di regola mediante accredito sul conto corrente bancario intestato all’Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno.
Art. 10
1. In qualità di promotore, garante e giudice dell’etica professionale, delle procedure e degli standard scientifici operativi delle categorie professionali rappresentate, l’Associazione adotta un Codice Etico/Deontologico generale delle professioni, al quale i soci sono tenuti ad attenersi.

2. L’elaborazione del Codice Etico/Deontologico generale è affidata dal C.D. a una Commissione costituita da membri del Direttivo stesso ed altri soggetti autorevoli, anche esterni all’associazione.

3. Il Codice Etico/Deontologico generale è approvato dal C.D. che in sinergia con la Commissione Disciplinare ne cura l’aggiornamento, l’applicazione e stabilisce le relative sanzioni.

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Art. 11
Art. 12 Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
1. Con il seguente regolamento si istituiscono e si disciplinano i compiti, i ruoli e gli obblighi dei seguenti organi istituiti e presenti nell’associazione: Commissioni, Comitati e Relatore.

2. Le commissioni si suddividono in permanenti e speciali. Le commissioni permanenti svolgono attività normativa, di studio e operative inerenti lo stato giuridico e professionale, l’aggiornamento, i rapporti con gli iscritti e di coordinamento delle categorie rappresentate dall’associazione; le commissioni speciali sono istituite per un fine specifico, esse hanno una durata limitata.

3. Nello specifico vengono regolamentati i seguenti organi:

• Commissioni Permanenti:

a) Collegio dei Revisori dei Conti

b) Commissioni Settoriali

c) Comitato Tecnico-Scientifico

• Commissioni Speciali:

d) Gruppi di Lavoro Istituzionali

e) Gruppi di Lavoro di Progetto

• Relatore
Art. 19/a
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Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’assemblea generale degli iscritti, si compone di un numero di membri dispari, tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

2. I membri del Collegio, nella misura massima di 1/3 possono anche essere scelti all’esterno dell’Associazione, possibilmente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, purché ne condividano idee e finalità e si impegnino al rispetto del Codice Deontologico e delle delibere degli organi dell’Associazione.

3. I Revisori effettivi scelgono, fra di loro, il Presidente preferibilmente quello cha abbia maggiore competenza in materia contabile o associativa. In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.

4. Nel caso di prolungata inattività di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente dell’Associazione e il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza qualificata dei 3/4 dei membri del Direttivo stesso, hanno facoltà di rimuoverlo/i e di nominare un sostituto/i, tra una rosa di candidati proposta del Consiglio Direttivo d’intesa con i restanti membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Un Sindaco-Revisore sottoposto a procedimento disciplinare è sospeso da questa funzione per tutta la durata del procedimento. Decade dalla carica se gli viene inflitta una delle sanzioni previste.

6. Il Collegio di Revisori dei Conti esercita il controllo contabile su tutta la gestione dei fondi dell’Associazione, e prepara la relazione sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, nonché presenta le proprie osservazione e proposte in ordine al rendiconto economico-finanziario e alla sua approvazione, almeno quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea degli iscritti. In caso di rigetto del bilancio il Tesoriere ed il Consiglio Direttivo sono tenuti alla sua revisione.

7. I Sindaci-Revisori hanno facoltà di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento degli affari sociali o su singole questioni.

8. Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato dal suo Presidente almeno ogni 120 giorni. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall’ufficio.

9. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
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10. Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, depositato presso la sede amministrativa, da inserire nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.

11. Devono adempiere ai loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

12. I Membri del Collegio dei Revisori per tutta la durata dell’incarico non possono ricoprire altri incarichi all’interno dell’Associazione.

13. Per l’espletamento di tale incarico è previsto un rimborso spese ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

14. I fondi necessari al funzionamento di detto organo verranno inseriti in un’apposita voce a bilancio
Art. 19/b
Commissioni Settoriali

1. Ogni categoria professionale rappresentata dall’associazione con un numero di iscritti almeno pari a 15 ha come organo istituzionale la propria commissione di settore.

2. La commissione settoriale è un organo esecutivo e consultivo del Consiglio Direttivo, formato da Professionisti iscritti con elevato profilo curriculare.

3. La commissione sarà impegnata in molteplici attività, tra le quali la promozione (attraversa un’adeguata campagna pubblicitaria) e lo sviluppo della figura professionale di competenza, il coordinamento e lo sviluppo di ricerche, la pubblicazione di documenti, studi e approfondimenti dei settori d’interesse per la professione, gli scambi culturali, le intese culturali e scientifiche nel settore professionale con enti, istituti ed organismi di rappresentanza. Opererà in sinergia con il C.T.S..

4. Nello specifico la Commissione ha i seguenti compiti:

a) analizzare i problemi professionali ed organizzativi del settore;

b) tenere contatti sia con gli Iscritti del Settore ascoltando le loro indicazioni e eventuali disagi, relativi al territorio dove vivono e operano (con almeno tre riunioni all’anno), sia con gli altri organi statutari, anche al fine di presentare proposte circa iniziative da attuare per quanto attiene l’aggiornamento tecnico professionale (cfr regolamento per l’aggiornamento professionale) .

c) proporre, elaborare ed inoltrare al Consiglio Direttivo su propria iniziativa indicazioni e proposte riguardanti gli aspetti operativi dell’attività della categoria di competenza.

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d) effettuare ricerche ed elaborare progetti operativi riguardanti l’organizzazione della categoria o singole attività specifiche, in sinergia con Il Comitato Tecnico Scientifico.

e) Redigere il Codice Deontologico (della propria categoria), nel rispetto del Codice Etico e Deontologico generale dell’Associazione.

f) Su specifico mandato del Consiglio Direttivo potrà curare l’organizzazione e la gestione di specifici eventi, manifestazioni, convegni.

g) Promuovere all’esterno le figure professionali rappresentate e sviluppare iniziative tendenti a favorire il massimo sviluppo associativo della propria categoria.

h) Sottoporre agli iscritti della categoria le iniziative che l’associazione intraprende.

5. La Commissione Settoriale è l’organo garante della qualità: tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale della categoria rappresentata.

6. La C.S. è dotata di totale autonomia riguardante il modo di comunicare con i Soci di appartenenza e con tutti gli interessati: (sito web, e-mail, twitter, facebook etc.). Tutte le forme di comunicazione vanno gestite in modo da garantire nel modo migliore possibile sia la capacità di ascolto dei Soci da parte dei loro rappresentanti, sia il dialogo tra i Soci stessi.

7. Onde assicurare l’unità di intenti e la coerenza di azione in tutti i settori di attività e su tutto il territorio regionale rispetto agli obiettivi e alle strategie dell’Associazione, come sancito dallo Statuto, è indispensabile che tutte le comunicazioni, iniziative, verso l’esterno, riportanti il nome e/o il logo dell’Associazione siano preventivamente approvate, nella forma e nel contenuto, dal C.D. dell’associazione.

8. La C.S. è composta da un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, scelti tra i Soci dell’Associazione in possesso di un adeguato profilo e curriculum lavorativo. I membri della Commissione, nella misura massima di 2/5 possono anche essere scelti all’esterno dell’Associazione, purché ne condividano idee e finalità e si impegnino al rispetto del Codice Deontologico e delle delibere degli organi dell’Associazione.

9. La Commissione è retta, in qualità di Presidente, da una personalità particolarmente autorevole e rappresentativa dell’Associazione, dotata di un adeguato profilo e curriculum; viene nominata, su proposta del Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo.

10. Il presidente sopraintende ai lavori e alle attività della Commissione, ne convoca e presiede le riunioni e ne cura i rapporti istituzionali. Può essere affiancato da un Coordinatore, che egli nomina di concerto con il Presidente dell’Associazione tra i membri della Commissione stessa, che coopera alla gestione e cura i rapporti con gli altri organi dell’Associazione.

11. Gli altri membri della Commissione sono designati su proposta del Presidente della Commissione, dal Presidente dell’Associazione congiuntamente al Consiglio Direttivo.
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Nella scelta dei Membri della commissione (art. 19/b comma 8), è opportuno applicare criteri di distribuzione territoriale.

12. La Commissione deve presentare mensilmente una relazione sull’attività svolta al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere, a titolo conoscitivo e senza alcuna preventiva formalità, a qualsiasi riunione a carattere settoriale.

13. Tutti i membri della Commissione durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, di prolungata inattività di un membro o di sua condotta in contrasto con gli obiettivi dell’Associazione, il Presidente della Commissione può segnalare il nominativo al C.D. dell’Associazione, che provvede alla sua rimozione e sostituzione, procedendo ad una nuova nomina con le stesse modalità sopra indicate.

14. I Membri della Commissione possono ricoprire altri incarichi all’interno dell’Associazione.

15. Per i fondi necessari al funzionamento della commissione verrà inserita un’apposita voce a bilancio. A tal scopo ciascuna Commissione fornirà al Tesoriere una previsione di spesa comprendente anche gli eventuali rimborsi per la partecipazione alle riunioni necessarie.

16. Ogni Commissione potrà operare nei limiti del fondo assegnato, eventuali spese ulteriori potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo dell’associazione, sentito il parere del Tesoriere, solo per valido e comprovato motivo.

17. Per l’espletamento di tale incarico può essere previsto un rimborso economico in caso di particolare impiego di tempo e risorse, congiuntamente concordato fra le parti (Consiglio Direttivo Membri Commissione).
Art. 19/c
Comitato Tecnico Scientifico
1. Il C.T.S. è un organo consultivo dell’Associazione, formato da Professionalità di alto profilo incaricati dal Consiglio Direttivo sulla base delle loro conoscenze scientifiche e competenze tecniche. Agisce su incarico del Consiglio Direttivo, fornendo valutazioni e pareri, effettuando ricerche ed elaborando progetti operativi riguardanti l’organizzazione dell’Associazione o singole attività specifiche. Il Comitato Tecnico Scientifico potrà elaborare ed inoltrare al Consiglio Direttivo su propria iniziativa indicazioni e proposte riguardanti gli aspetti operativi dell’attività dell’Associazione

2. E’ il garante della qualità scientifica delle iniziative ed attività dell’Associazione.

3. Si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, scelti tra i Soci dell’Associazione in possesso di un adeguato profilo e curriculum tecnico-
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scientifico. I membri del Comitato, nella misura massima di 1/3 possono anche essere scelti all’esterno dell’Associazione, purché ne condividano idee e finalità e si impegnino al rispetto del Codice Deontologico e delle delibere degli organi dell’Associazione.

4. Il Comitato è retto, in qualità di Presidente, da una personalità particolarmente autorevole e rappresentativa dell’Associazione, dotata di un adeguato profilo e curriculum tecnicoscientifico, nominata, su proposta del Presidente dell’Associazione dal Consiglio Direttivo.

5. Egli sopraintende ai lavori e alle attività del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni e ne cura i rapporti istituzionali. È affiancato da un Coordinatore, che egli nomina di concerto con il Presidente dell’Associazione tra i membri del Comitato stesso, che coopera alla gestione del Comitato e ne cura i rapporti con gli altri organi dell’Associazione. Presidente e Coordinatore del Comitato possono partecipare senza diritto di voto, se invitati, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

6. Gli altri membri del C.T.S. sono designati su proposta del Presidente del C.T.S., sentiti gli altri membri del Comitato stesso, dal Presidente dell’Associazione congiuntamente al Consiglio Direttivo.

7. Il C.T.S. deve presentare trimestralmente una relazione sull’attività svolta al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere, a titolo conoscitivo e senza alcuna preventiva formalità, a qualsiasi riunione.

8. Tutti i membri del C.T.S. durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, di prolungata inattività di un membro del Comitato o di sua condotta in contrasto con gli obiettivi dell’Associazione, il Presidente del C.T.S. ne può segnalare il nominativo al C.D. dell’Associazione, che provvede alla sua rimozione e sostituzione, procedendo ad una nuova nomina con le stesse modalità sopra indicate.

9. I Membri del C.T.S. possono ricoprire altri incarichi all’interno dell’Associazione.

10. Per i fondi necessari al funzionamento del C.T.S. verrà inserita un’apposita voce a bilancio. A tal scopo il Comitato fornirà al Tesoriere una previsione di spesa comprendente anche gli eventuali rimborsi per la partecipazione alle riunioni necessarie.

11. Il C.T.S. potrà operare nei limiti del fondo assegnato, eventuali spese ulteriori potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo dell’associazione, sentito il parere del Tesoriere, solo per valido e comprovato motivo.

Art. 19/d
Gruppi di Lavoro Istituzionali

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1. Il Gruppo di lavoro Istituzionale (G.L.I.) è costituito dal Consiglio Direttivo, con parere consultivo del C.T.S., al fine di svolgere compiti specifici inerenti l’attività – “core competences” – e l’organizzazione dell’Associazione. Agisce su incarico del Consiglio Direttivo, che ne definisce i membri e ne controlla l’attività. Le modalità di costituzione, incarico, controllo, rendicontazione e di finanziamento dei costi relativi all’incarico saranno definite da Regole redatte e approvate dal C.D..

2. Ogni G.L.I. incaricato dal Consiglio Direttivo per la risoluzione di un determinato problema produce progetti di Norme di Attuazione ed Istruzioni Operative specifiche, che costituiscono i metodi operativi da adottare per costruire una serie di modalità d’azione e relativi parametri di controllo, volti alla razionalizzazione del lavoro e della comunicazione per la casistica definita. Consentiranno di definire degli strumenti standardizzati per la misurabilità oggettiva degli effetti dell’applicazione dei metodi operativi stessi. Le Norme e le relative Istruzioni Operative costituiscono nel loro insieme la Procedura specifica da adottare per la casistica in esame.

3. Le Procedure emesse dal G.L.I. devono essere approvate, per diventare operative, dal C.D., sentito il parere del C.T.S. e, se ritenuto il caso, dopo aver sottoposto il progetto della Norma di Attuazione ai commenti dei Soci, pubblicandolo sul sito internet dell’Associazione, per un periodo ritenuto congruo per la raccolta del maggior numero di opinioni, informandone tutti i Soci a mezzo e-mail. Una volta approvata la Norma di Attuazione e le relative Istruzioni Operative, la Procedura diventa operativa a tutti gli effetti, con pubblicazione anche in apposita pagina del sito internet dell’Associazione, per la massima diffusione e facilità di reperimento ed è presa in carico dal G.L.I. di Certificazione, che ne cura l’applicazione in tutte le casistiche per le quali è stata sviluppata.
Art. 19/e
Gruppi di Lavoro di Progetto

1. Il Gruppo di Lavoro di Progetto (G.L.P.) hanno come obiettivo lo sviluppo di un’attività progettuale, di consulenza sul campo, in generale con una committenza esterna, o interna all’Associazione, ma finalizzata alla produzione di ricavi derivanti dalla realizzazione in essere che saranno ripartiti fra i partecipanti al G.L.P. ed in cui l’Associazione non entra nel merito economico specifico, di regola, se non per quanto attiene alle regole deontologiche. I

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G.L.P. si strutturano in modo autonomo rispetto all’Associazione in funzione delle necessità ravvisate dai proponenti il gruppo.
1. Il relatore è il garante della qualità della gestione tecnica-amministrativa dell’associazione.

2. Il relatore coordina l’attività interna dell’Associazione, in base alle indicazioni e alle delibere del Presidente, e del Consiglio Direttivo, curando in particolare che i gruppi di lavoro e i vari organi agiscano in sintonia con le linee e delibere del Consiglio, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

3. Il relatore provvederà a gestire le seguenti attività:

a) sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione opportunamente istruite e documentate;

b) per quanto necessario allo svolgimento del suo incarico tiene contatti con le commissioni settoriali;

c) cura gli aspetti operativi-gestionali degli eventi, manifestazioni e convegni pianificati

dall’associazione;

d) coordina i rapporti tra tutti gli organi dell’associazione ( Consiglio Direttivo, Commissioni, Comitati) e tra gli organi e l’ufficio di segreteria;

e) organizza e coordina, in sintonia con il Segretario Generale, la segreteria operativa dell’Associazione ed è responsabile della gestione delle sede associativa;

f) conserva gli elenchi aggiornati dei soci;

4. Il relatore viene nominato, su proposta del Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo, tra gli iscritti dell’associazione.

5. La durata del suo incarico è a discrezione del Consiglio Direttivo dell’associazione, ma comunque termina insieme all’incarico del C.D. stesso. In caso di dimissioni, di prolungata inattività o di sua condotta in contrasto con gli obiettivi dell’Associazione, il C.D., provvede alla sua rimozione e sostituzione, procedendo ad una nuova nomina con le stesse modalità sopra indicate.

6. Il relatore non può ricoprire altri incarichi all’interno dell’Associazione.

7. Per i fondi necessari al funzionamento di tale mandato verrà inserita un’apposita voce a bilancio.

8. Per l’espletamento di tale incarico è previsto un rimborso economico in caso di particolare impiego di tempo e risorse, congiuntamente concordato fra le parti (Consiglio Direttivo e Relatore).

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Art. 19/f
Relatore

Art. 20 Art. 21
1. L’Associazione può avvalersi di personale assunto a tempo pieno o parziale, a tempo determinato o indeterminato; essa può altresì ricorrere a forme di lavoro temporaneo ovvero utilizzare, con oneri a proprio carico, personale Soci dell’Associazione.

2. L’Associazione può inoltre avvalersi di personale con collaborazioni professionali ovvero coordinate e continuative nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 22
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge e allo Statuto.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
Nola 02 luglio 2013
Il Presidente Il Segretario Generale

Angelo Magliulo – Ignazio Silvestrini
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