Tutela del consumatore anche per i contratti standard di assistenza legale
Corte di Giustizia UE , sez. IX, sentenza 15.01.2015 n° C-537/13
La direttiva 93/13 si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale. Per poter valutare il carattere abusivo delle clausole di tali contratti, il giudice nazionale deve prendere in considerazione la natura dei servizi che sono oggetto dei contratti assoggettati alla direttiva 93/13, facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto.
Le questioni in cui il rapporto tra cliente e avvocato sono state inquadrate da tempo dalla giurisprudenza nella cornice del rapporto tra professionista e consumatore sia a livello comunitario sia a livello italiano: ricordiamo, ad esempio, una recente ordinanza della Cassazione (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014 n. 1464) che ha confermato l’applicabilità della disciplina (e delle tutele) del consumatore – come dettate dalla direttiva 93/13/CEE e dal c.d. codice del consumo (D.Lgs n. 206/2005) – ai rapporti tra l’avvocato/professionista (in quanto prestatore d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229 c.c.) e il cliente/consumatore.
La Corte Ue si è trovata ad esaminare un caso in cui, in Lituania, un avvocato ha stipulato dei contratti standard di prestazione di servizi di assistenza legale a titolo oneroso: ai giudici europei è stato chiesto se anche tali contratti ricadessero nel regime di cui alla direttiva 93/13/CEE.
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