Incidente su macchia d’olio: paga il gestore della strada
La Cassazione dalla parte dell’automobilista. Confermando il proprio orientamento, Piazza Cavour ha ribadito un principio: il gestore della rete deve controllare le condizioni dell’infrastruttura e adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti. Il fine ultimo è evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo: Cassazione, sentenza 295 del 29 ottobre 2014, depositata il 13 gennaio 2015 dalla terza sezione civile.
ANAS SCONFITTA – Così, gli ermellini condannano l’Anas a risarcire l’automobilista per i danni subiti a causa della macchia d’olio presente sul manto stradale. È un’altra sconfitta per l’Anas, dopo il ricorso del gestore della rete stradale contro la sentenza d’appello che
riconosceva il risarcimento integrale dei danni a un utente. Cos’era successo? Mentre percorreva una strada statale alla guida della sua auto, il guidatore aveva perso il controllo del mezzo a causa di una macchia d’olio. Secondo l’Anas, la sentenza di merito ha omesso di considerare come fortuito l’evento dannoso: il fattore che aveva causato l’incidente, “non era immanente alla cosa in sé ma costituiva un’alterazione repentina” della strada. Per l’Anas, il gestore non poteva far nulla al fine di impedire il sinistro.
TESI RESPINTA – La Cassazione rigetta l’istanza dell’Anas. La responsabilità del sinistro è imputabile esclusivamente al gestore, ente tenuto alla custodia e alla manutenzione della strada. Sentiamo i giudici: l’Anas “avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa e adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d’olio)“. Inoltre, l’Anas “non ha minimamente fornito la prova liberatoria del caso fortuito”.
PRECEDENTE CONTRARIO – Non è certo la prima volta che l’Anas viene condannata a risarcire l’utente. Pur tuttavia, c’è anche qualche precedente contrario all’automobilista. La Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza 10643/12, depositata il 26 giugno 2012, non ha concesso il risarcimento per omessa custodia della strada a un automobilista finito contro il guardrail in una strada di Agrigento, a causa di una macchia d’olio. Gli ermellini hanno considerato “caso fortuito” la presenza di una macchia d’olio sull’asfalto. Quando il vizio della cosa demaniale non è “intrinseco” alla cosa, ma estrinseco, temporaneo e dovuto a terzi, la colpa non può essere del gestore del bene pubblico. Questa volta la responsabilità per custodia (articolo 2051 del Codice civile), che impone al custode di un bene di risarcire i danni causati dal bene stesso, salvo prova del caso fortuito, non poteva davvero configurarsi. La macchia d’olio, responsabile dello sdrucciolamento dell’auto, si era, in base a quanto emerso nel processo di primo grado, riassorbita nell’asfalto in mezz’ora. Ciò ha portato a a pensare che la strada ha costituito un’insidia per le auto per un tempo limitato, tale da non permettere la segnalazione e l’intervento da parte del gestore.
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