Incidente con ambulanza? Difficile essere risarciti

Con la sentenza n. 24990 del 25 novembre 2014, la III sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un motociclista che aveva subito danni al motociclo e lesioni personali nell’urto con un’autoambulanza che stava espletando un soccorso in emergenza. Il motivo del rigetto del ricorso è, formalmente, la mancanza di una contestazione su vizi “di legittimità”, essendo il ricorso sostanzialmente teso ad ottenere una nuova pronuncia sul merito che gli Ermellini non possono emettere. Nemmeno la circostanza che il conducente dell’autoambulanza sia stato condannato penalmente, per gli stessi fatti, sposta gli equilibri: c’è infatti stato patteggiamento e non una valutazione nel merito. Ma la Corte non si lascia scappare l’occasione per ribadire il principio cui soggiacciono le decisioni sulla responsabilità negli urti che coinvolgono i mezzi che svolgono il servizio di autoambulanza. Per i Giudici di Piazza Cavour, chi lamenta un danno a causa di violazioni di conducenti di ambulanze deve provare di aver ottemperato all’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena sia in grado di percepire la segnalazione di emergenza.

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA – L’art. 177 C.d.S., infatti, non dice esattamente così, bensì, al  3 comma, recita: “chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.”